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Sez. 5, Sentenza n. 17702 del 02/09/2004 (Rv. 576644 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Riscossione delle maggiori somme dovute e di quelle non versate, ex art. 39 della legge stessa - Termine - Osservanza - Consegna del ruolo - Sufficienza - Notificazione della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576644-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 39, comma quarto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che, entro il termine stabilito dal precedente comma terzo, le maggiori somme dovute e quelle non versate in base al condono richiesto sono riscosse "mediante iscrizione in ruolo speciale", con la conseguenza che, al fine del rispetto del detto termine decadenziale, si deve ritenere sufficiente che entro il medesimo sia eseguita - ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - la consegna del ruolo, da parte dell'ufficio che lo ha redatto, all'organo competente, non essendo invece necessario che sia effettuata anche la notificazione della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)