Sez. 5, Sentenza n. 9712 del 10/05/2005 (Rv. 583218 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Dichiarazioni integrative - Riscossione delle maggiori somme dovute e di quelle non versate - Termine fissato dall'art. 39 - Mediante rinvio al procedimento attivato con la liquidazione ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Decorrente dal 31 dicembre 1992 - Osservanza - Iscrizione in ruolo speciale e consegna dei ruoli all'organo competente - Insufficienza - Notificazione della cartella esattoriale al contribuente - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 39, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel prevedere che entro il termine, decorrente dal 31 dicembre 1992, stabilito dal precedente terzo comma, il quale richiama in proposito il primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante iscrizioni in ruolo speciale, va inteso nel senso che entro il termine quinquennale predetto - e quindi entro il 31 dicembre 1997 - i ruoli vanno non solo formati, ma anche portati a conoscenza del contribuente, con la notificazione della cartella esattoriale, al pari dei ruoli "rettificativi" di cui all'art. 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)