Sez. 3, Sentenza n. 223 del 06/02/1962 (Rv. 250345 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FORMA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI IN GENERE - ATTI PROCESSUALI - INESISTENZA - NULLITA - ANNULLABILITA - NOZIONI - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FORMA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI IN GENERE - ATTI PROCESSUALI - INESISTENZA - NULLITA - ANNULLABILITA - NOZIONI - DIFFERENZE.*
L'atto processuale puo dirsi inesistente soltanto se manchi totalmente degli estremi e requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto di quel tal tipo o di quella tale figura giuridicĂ se cioe, sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali che gli sono propri, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico. La sua nullita e allora insanabile e irrimediabile. Quando, invece, l'atto e inficiato da vizi di carattere formale e processuale (nella specie, sottoscrizione di pignoramento da parte di avvocato non munito di regolare procura) e l'osservanza delle forme che disciplinano la manifestazione della volonta delle parti non e espressamente prescritta a pena di nullita, l'invalidita assume una minore importanza e si e fuori dell'ipotesi estrema dell'inesistenza con la conseguenza della possibilita di sanatoria, se i difetti dello atto non siano fatti valere con i rimedi predisposti dal legislatore ed entro i relativi termini di decadenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)