Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 08/03/1980 (Rv. 405107 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - INESISTENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - INESISTENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'atto processuale puo dirsi inesistente soltanto se manchino totalmente gli estremi e i requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto di quel determinato tipo o di quella determinata figura giuridica; se, cioe, sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali che gli sono propri, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico. (Conf 2771/75, mass n 376781; (Conf 223/62, mass n 250345).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)