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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Fatti costitutivi del diritto dell'assicurato - Onere della prova - Sull'assicurato - Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - Onere della prova - Sull'assicuratore - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669464-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza; per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea. (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la S.C. ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve; all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico).

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)