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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Fatti costitutivi del diritto dell'assicurato - Onere della prova - Incombenza sull'assicurato - Fondamento - Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - Onere della prova - Incombenza sull'assicuratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647582-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)