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Sez. 2, Sentenza n. 3622 del 11/08/1994 Cc. (dep. 20/08/1994) Rv. 201396 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazione di persona informata sui fatti - Riscontro - Richiamo a elementi emersi in processo definito - Legittimità - Ragione - Caso di specie.
Stato
decisa il 1994-08-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201396-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

È corretto, in linea di diritto, il richiamo che il giudice del merito, a conferma delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, faccia a circostanze emerse nel corso di un processo penale definito con sentenza di condanna: la citazione, invero, non si risolve né in una violazione del divieto di "bis in idem", né in una rivalutazione di prove attinenti quel processo, ma semplicemente nella esibizione di un elemento di riscontro sulle propalazioni del dichiarante, utile per corroborare le componenti del coacervo indiziario e fondare, con maggior margine di attendibilità, il giudizio di gravità, siccome richiesto dalla legge processuale. (Fattispecie in cui, in addebito di associazione per traffico di sostanze stupefacenti, il giudice del merito aveva fatto riferimento, per corroborare le dichiarazioni di accusa a foglietti - reperiti nel corso di attività investigativa sfociata in un processo a suo tempo concluso -, portanti appunti relativi ad analogo traffico, scritti di pugno dalla persona sottoposta alla misura e invenuti indosso ad un indagato per lo stesso reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)