Sez. 6, Sentenza n. 34076 del 24/06/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226750 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen. - Riscontro - Mero rinvio a quanto documentato in una sentenza irrevocabile - Idoneità a confermare la chiamata - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nella quale il giudice del merito, in addebito di cessione di sostanze stupefacenti, aveva utilizzato, come riscontro individualizzante delle dichiarazioni di accusa, una sentenza irrevocabile di condanna <<perché documenta che l'imputato disponeva di eroina e non a scopo personale>>).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)