Sez. 1, Sentenza n. 9972 del 27/09/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166649 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESPRESSIONE "IL GIUDICE PUÒ" - CONTENUTO - EFFETTI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESPRESSIONE "IL GIUDICE PUÒ" - CONTENUTO - EFFETTI.*
Con l'espressione "il giudice può", contenuta nell'art. 62 bis cod. pen. non risulta accordata all'organo giudicante alcuna discrezionalità, bensì un Obbligo di valutare aspetti circostanziali anche non tipicamente previsti. Ne consegue che ove il giudice ravvisi nel fatto la sussistenza di tali aspetti è tenuto sia alla applicazione delle attenuanti generiche, sia ad operare un eventuale giudizio di comparazione, di cui all'art. 69 cod. pen., che ha carattere generale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)