Sez. 3, Sentenza n. 5084 del 11/06/1987 (Rv. 453683 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO - SURROGAZIONE ALL'ACQUIRENTE CON EFFETTI EX TUNC - CONDIZIONI - ESPERIMENTO DI UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO - SURROGAZIONE ALL'ACQUIRENTE CON EFFETTI EX TUNC - CONDIZIONI - ESPERIMENTO DI UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso di un fondo rustico, il diritto potestativo del retraente di subentrare ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - a parità di condizioni di fatto e di diritto - al terzo acquirente quale proprietario del fondo con effetti ex tunc, si estrinseca in una dichiarazione unilaterale recettizia esternabile, nel termine legale, che può essere espressa sia a mezzo di atto stragiudiziale che mediante atto di citazione a giudizio, salvo che il retraente pretenda di subentrare ex tunc al terzo a condizioni di fatto e di diritto difformi da quelle risultanti dall'atto di compravendita, deducendone la simulazione del prezzo indicato. In tal caso il retraente, per esternare validamente la volontà di riscattare, può provvedere soltanto con la citazione a giudizio del terzo acquirente, nel termine decadenziale di un anno dalla trascrizione della vendita, affinché accolta la domanda di simulazione ed accertato il prezzo del riscatto, sia dichiarata la modificazione soggettiva prodottasi a a seguito del contestuale Esercizio giudiziale del diritto di riscatto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)