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Sez. 2, Sentenza n. 2931 del 13/04/1988 (Rv. 458496 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SIMULAZIONE DEL PREZZO - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458496-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SIMULAZIONE DEL PREZZO - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di rapporti agrari, lo scopo perseguito dal legislatore, ed enunciato nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, di assicurare all'affittuario coltivatore diretto, in caso di alienazione a titolo oneroso del fondo, il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto agli altri eventuali acquirenti, comporta il riconoscimento del succedaneo diritto di riscatto non solo nelle due ipotesi, espressamente previste nel successivo quinto comma, ma anche in tutte le ipotesi di sostanziale inosservanza da parte del proprietario dell'Obbligo di preferenza dell'affittuario con dolosa alterazione della parità delle reali condizioni di acquisto e così pure nel caso in cui, pur non essendoci divergenza tra il preliminare notificato ed il contratto definitivo stipulato con il terzo, il prezzo indicato risulti superiore a quello (dissimulato) effettivamente pattuito dai contraenti, si che ne risulti pregiudicata la valutazione dell'avente diritto alla prelazione circa la convenienza o meno del suo Esercizio. (V 5084/87, mass n 453683; (V 310/84, mass n 432583).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)