Sez. U, Sentenza n. 3848 del 20/02/2026 (Rv. 677323-03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva ritenuto l'esito assolutorio del giudizio penale non vincolante, in quanto dovuto alle modalità procedimentali (limiti di utilizzabilità di alcuni elementi istruttori) con le quali in sede penale era stata ritenuta insussistente la prova del fatto reato, ricostruendo l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo differente da quello risultante dalla sentenza dibattimentale, passata in giudicato).
Costituzione art. 105, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)