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Sez. L, Sentenza n. 773 del 08/03/1976 (Rv. 379430 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO - OSSERVANZA DEI TERMINI ORDINARI DI CUI AGLI ARTT 325 E SEGG COD PROC CIV - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DI DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA DI UN LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1976-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379430-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO - OSSERVANZA DEI TERMINI ORDINARI DI CUI AGLI ARTT 325 E SEGG COD PROC CIV - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DI DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA DI UN LICENZIAMENTO.*

Il ricorso incidentale per Cassazione, che non sia diretto contro lo stesso capo della sentenza gia impugnato dall'altra parte in via principale, contro capo dipendente o connesso, per il quale lo interesse a ricorrere sorga come effetto della proposizione del ricorso principale, ha natura di impugnazione autonoma; esso, pertanto, non e soggetto alla disciplina di cui all'art 334 cod proc civ e, in particolare, non puo essere proposto dopo il decorso dei termini ordinari di cui agli artt 325 e segg cod proc civ. (nella specie, la sentenza di merito aveva dichiarato l'illegittimita del licenziamento di un lavoratore dipendente, con la condanna del datore di lavoro alla riassunzione od al risarcimento dei danni. Il lavoratore aveva proposto ricorso in via principale, sul punto relativo agli effetti della declaratoria di illegittimita del licenziamento, mentre il datore di lavoro aveva proposto ricorso in via incidentale per contestare il fondamento della predetta declaratoria. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto autonoma l'impugnazione incidentale e, come tale, tardivamente notificata dopo il decorso di oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata). (V 100/75, mass n 373265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)