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Sez. 3, Sentenza n. 100 del 10/01/1975 (Rv. 373265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - TARDIVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE SUL MERITO IN RAPPORTO AD IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - TARDIVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE SUL MERITO IN RAPPORTO AD IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULLE SPESE.*

L'impugnazione incidentale che venga proposta per un interesse che non si riferisca all'impugnazione principale assume carattere autonomo e deve essere proposta a pena di inammissibilita nel termine ordinario. (nella specie, e stato ritenuto che, proposta impugnazione principale del vincitore nel merito in ordine alla disposta compensazione delle spese giudiziali, l'impugnazione dell'appellato sul merito della decisione assume il carattere di gravame incidentale autonomo). (V 239/74, mass n 367852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)