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Sez. L, Sentenza n. 12778 del 14/06/2005 (Rv. 582669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio di omnicomprensività - Compensi per lavoro straordinario fisso e continuativo - Inclusione nel TFR - Limiti - Pattuizione collettiva - Interpretazione relativa da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

È devoluto al giudice di merito il compito di accertare se la contrattazione collettiva abbia o no escluso gli emolumenti per il compenso per il lavoro straordinario dalla retribuzione globale di fatto indicata dalla contrattazione collettiva ai fini del calcolo del T.F.R.. Tale interpretazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la SC ha ritenuto adeguatamente motivata, ed immune da vizi logici, la decisione di merito che, con riferimento al c.c.n.l. 13 marzo 1988 per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, aveva ritenuto che le parti sociali a decorrere dall'entrata in vigore del contratto collettivo, ossia dal primo ottobre 1983, avessero escluso dagli accantonamenti ai fini del T.F.R. i compensi che non avessero carattere determinato e, quindi, i compensi per lavoro straordinario, dovuti al lavoratore in conseguenza della quantità del lavoro prestato e, perciò, variabili in ragione di tale quantità, a nulla rilevando la corresponsione in modo continuativo, attenendo la non occasionalità imposta dalla legge n.297 del 1982 non alla continuatività del compenso, ma alla sua diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)