Sez. L, Sentenza n. 11946 del 26/06/2004 (Rv. 573946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio di omnicomprensività - Compensi per lavoro straordinario fisso e continuativo - Inclusione nel TFR - Limiti - Pattuizione collettiva - Interpretazione relativa da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, e quindi se fornito di tutte le caratteristiche di una retribuzione aggiuntiva, deve essere incluso nella retribuzione da prendere a base di calcolo per il TFR; l'esclusione di tale compenso dalla suddetta base di calcolo può sussistere soltanto in forza di pattuizioni collettive, successive all'entrata in vigore della legge 297 del 1982, che esplicitamente la prevedano; l'interpretazione di tali clausole è devoluta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)