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Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 06/06/1972 (Rv. 358699 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA DEL CREDITORE ESECUTANTE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA. *
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358699-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA DEL CREDITORE ESECUTANTE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA. *

L'opposizione all'esecuzione da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto a quello esecutivo, con la conseguenza che al creditore precettante e consentito di proporre tutte le domande necessarie per rimuovere ogni ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio credito, indipendentemente dal titolo in base al quale la procedura esecutiva e stata iniziata. (nella specie, riconosciuta la nullita dei titoli cambiari posti a fondamento dell'esecuzione forzata, e stata accolta la domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo fondata sul rapporto causale sottostante). (V 1645'68, mass n 333433).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)