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Sez. 3, Sentenza n. 1645 del 01/06/1968 (Rv. 333433 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - POTERI DEL CREDITORE OPPOSTO - DOMANDA DI CONDANNA DEL DEBITORE ANCHE PER ALTRO TITOLO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333433-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - POTERI DEL CREDITORE OPPOSTO - DOMANDA DI CONDANNA DEL DEBITORE ANCHE PER ALTRO TITOLO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*

Il creditore opposto puo proporre, nel giudizio di opposizione alla esecuzione, tutte le domande necessarie per rimuovere ogni ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto e puo, persino, domandare la condanna del debitore opponente anche per altro titolo, con la conseguenza che la pronuncia sull'opposizione puo ben costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo o ad esso si sostituisce, per un'esecuzione diversa da quella iniziata, nell'ipotesi che il titolo esecutivo venga ritenuto invalido. (Conf. 2612-64 1459-63 1282-63 2041-55 V. 1604-65 338-65 810-59 3483-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)