Sez. U, Sentenza n. 2699 del 05/06/1989 (Rv. 462984 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO - PUBBLICO IMPIEGO - GRADUATORIA INTERNA - ESCLUSIONE DI UN DIPENDENTE DA UN POSTO DI QUALIFICA SUPERIORE - NOMINA DELL'ISTANTE - PREVIO ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA GRADUATORIA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO - PUBBLICO IMPIEGO - GRADUATORIA INTERNA - ESCLUSIONE DI UN DIPENDENTE DA UN POSTO DI QUALIFICA SUPERIORE - NOMINA DELL'ISTANTE - PREVIO ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA GRADUATORIA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il consiglio di stato, in Sede di ricorso per ottemperanza proposto dal pubblico dipendente avverso la graduatoria di un concorso interno che lo escluda da un determinato posto di qualifica superiore, provveda direttamente alla nomina dell'istante, previo annullamento dei provvedimenti inerenti a detta graduatoria in quanto in contrasto con precedente giudicato, deve negarsi l'ammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, il quale sia rivolto a sostenere che il consiglio stesso non poteva conoscere della validità di Atti amministrativi, in difetto di impugnativa proposta nel termine perentorio all'uopo fissato, nonché in violazione del doppio grado del giudizio sulla legittimità degli Atti medesimi, atteso che tali doglianze non investono i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del consiglio di stato, ma pongono questioni inerenti a vizi "in procedendo", ovvero alla inosservanza di limiti interni nel concreto Esercizio di dette attribuzioni. (V 673/84, massima n 432936).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)