Sez. U, Sentenza n. 673 del 28/01/1984 (Rv. 432936 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La sentenza del consiglio di stato, la quale, in Sede di giudizio di ottemperanza promosso a norma dell'art. 27 n. 4 del R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, abbia ritenuto un determinato provvedimento amministrativo (nella specie, in tema di licenza edilizia) inidoneo a configurare esecuzione di un proprio precedente giudicato, ed abbia nominato un Commissario "ad acta" per gli adempimenti necessari a detta esecuzione, non è censurabile con ricorso per Cassazione, sotto il profilo dell'erroneo riscontro di una situazione di inesecuzione del giudicato, o dell'illegittimo ricorso ad interventi sostitutori in materia riservata alla discrezionalità amministrativa, trattandosi di questioni che investono la correttezza dell'Esercizio dei poteri spettanti al consiglio di stato in detto giudizio, e non i limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)