Sez. 2, Sentenza n. 715 del 16/01/2008 (Rv. 601281 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Sentenza pronunciata in udienza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, legge 24 novembre 1981 n.689 - Obbligo d'esporre le ragioni della controversia e di fornire adeguata motivazione - Esonero - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ove il giudice scelga di redigere e leggere, contestualmente al dispositivo, anche la motivazione della sentenza, come è sua facoltà, prevista dall'ottavo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, egli non è esentato a pena di nullità della sentenza, dall'obbligo di esporre l'oggetto del giudizio, le conclusioni delle parti e di fornire una motivazione adeguata della decisione adottata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)