Sez. 1, Sentenza n. 14095 del 01/10/2002 (Rv. 557718 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Obbligo - Sussistenza - Immediata stesura e lettura della motivazione in udienza - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Facoltà - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 pone, al comma settimo, l'obbligo della lettura del dispositivo al termine della discussione, e non anche delle contestuali stesura e lettura della motivazione, che il successivo comma ottavo indica invece espressamente come mera facoltà del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)