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Sez. 1, Sentenza n. 14095 del 01/10/2002 (Rv. 557718 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Obbligo - Sussistenza - Immediata stesura e lettura della motivazione in udienza - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Facoltà - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557718-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 pone, al comma settimo, l'obbligo della lettura del dispositivo al termine della discussione, e non anche delle contestuali stesura e lettura della motivazione, che il successivo comma ottavo indica invece espressamente come mera facoltà del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)