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Sez. 3, Sentenza n. 5892 del 19/11/1984 (Rv. 437560 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437560-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per pretesa violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, nella parte in cui stabilisce che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto dei fondi rustici decorre, ove sia insorta controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che pone fine ad essa, non sussistendo alcun parallelo tra riscatto agrario ed espropriazione per pubblica utilità e dipendendo il divario temporale tra riscatto e riscossione del prezzo dal comportamento del medesimo retrattato. (Conf 1185/80, mass n 404679; (Conf 6502/80, mass n 410277).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)