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Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 15/12/1980 (Rv. 410277 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 42 E 44 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410277-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 42 E 44 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata, in riferimento agli artt 42 e 44 della Costituzione, la questione di legittimita costituzionale della legge 8 gennaio 1979 n 2 nella parte in cui stabilisce che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto dei fondi rustici decorre, ove sia insorta controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che pone fine ad essa, sotto il profilo che cio concreterebbe un'espropriazione senza giusto indennizzo data l'irrisorieta che, a seguito della svalutazione monetaria, caratterizzerebbe il rimborso dopo il trascorrere di parecchi anni, non vertendosi in tema di espropriazione bensi configurandosi una delle conseguenze della alienazione (e del corrispondente acquisto), compiuta in violazione di un diritto di prelazione. (Conf 1185/80, mass n 404679; (Conf 4801/79, mass n 401404).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)