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Sez. 3, Sentenza n. 13564 del 17/12/1991 (Rv. 475072 - 01)

Responsabilità civile - Attività pericolosa - In genere | Nozione - Rifacimento di un intonaco - Attività pericolosa - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475072-01

Responsabilità civile - Attività pericolosa - In genere

Per "attività pericolose", in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità per chi le esercita, devono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre specifiche norme oppure che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura. Ne consegue che non possa considerarsi "attività pericolosa" quella di rifacimento di un intonaco, anche se ricompresa, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fra quelle per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, trattandosi di una normativa che intenda assicurare un'indennità a coloro che subiscono incidenti sul lavoro, ma che non implica che le attività contemplate siano intrinsecamente pericolose, dipendendo al contrario la pericolosità soltanto dalle modalità di esercizio delle attività o dei mezzi impiegati per espletarle, senza che ulteriori disposizioni normative, quali la legge di pubblica sicurezza o le norme contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 547 del 1955 e n. 302 del 1956) contengano particolari regole in relazione alle attività svolte con la calce, al di fuori delle generiche regole, dirette ad evitare danni agli addetti ai lavori, variabili a seconda del genere di lavoro svolto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 302 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)