Sez. 1, Sentenza n. 10951 del 09/12/1996 (Rv. 501136 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Nozione - Elementi - Fattispecie relativa a danni riportati da una petroliera, a seguito della caduta di un fulmine in un molo del porto di Genova, ed alla asserita responsabilità del Consorzio del Porto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare la incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati; mentre non possono considerarsi tali quelle nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nel punto in cui questa - in relazione ai danni riportati da una petroliera in occasione dell'esplosione avvenuta a bordo dopo essere stata colpita da un fulmine mentre era ormeggiata al molo petroli del porto di Genova, per operazioni di zavorramento - ha escluso la responsabilità del Consorzio del Porto, quale asserito soggetto coordinatore della predetta attività, in quanto detto ente non era stato partecipe della materiale attività pericolosa, né era tenuto a prestare assistenza alla nave nella specifica operazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)