diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4585 del 11/05/1994 (Rv. 486568 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Mancanza dell'impiego, da parte dell'appaltatore, di mezzi di produzione forniti dall'appaltante - Presunzione legale assoluta della fattispecie vietata - Esclusione - Limiti - Esistenza di pseudoappalto vietato - Accertamento in concreto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486568-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, la mancanza dell'impiego, da parte dell'appaltatore, di mezzi di produzione forniti dall'appaltante comporta solo l'inconfigurabilità della presunzione legale assoluta dell'esistenza di uno pseudoappalto vietato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960, ma non esclude, di per sè, l'esistenza (o no) di tale pseudoappalto, la quale dev'essere verificata in concreto.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)