Sez. L, Sentenza n. 3560 del 16/04/1996 (Rv. 497054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Duplicità di rapporti - Fra appaltante e appaltatore e fra questi e lavoratore - Domanda del lavoratore di accertamento dell'interposizione - Onere probatorio relativo - Oggetto - Prova della messa a disposizione delle energie del lavoratore a favore dell'appaltante - Insufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente od interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario od interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore. Pertanto quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 della legge 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge(impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)