diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 637 del 12/03/1976 Cc. (dep. 04/05/1976) Rv. 133403 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA PENALE RELATIVE AI DANNI - ISTANZA DI CONCESSIONE O REVOCA DELLA ESECUZIONE PROVVISORIA - IN APPELLO - NATURA DI MEZZO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133403-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA PENALE RELATIVE AI DANNI - ISTANZA DI CONCESSIONE O REVOCA DELLA ESECUZIONE PROVVISORIA - IN APPELLO - NATURA DI MEZZO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'istanza di concessione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione, prevista nel secondo e terzo comma dell'art 489 bis cod proc pen (articolo aggiunto con la legge 15 dicembre 1972, n 773), non costituisce un mezzo di impugnazione, ma rappresenta soltanto un mezzo di tutela particolare - analogo all'istituto della inibitoria contemplato dall'art 283 cod proc civ - per ottenere in appello la eventuale modifica del provvedimento adottato sul punto dal primo giudice, percio ad essa non sono applicabili le Disposizioni di cui agli artt 190, 199, 209 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 489 bis, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 773 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)