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Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992 (Rv. 479076 - 01)

Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Di scienza, o di notizia e "de relato" | Giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di un soggetto diverso dalla persona fisica - Carattere di "de veritate" ovvero "de notitia" - Estremi rispettivi.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479076-01

Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Di scienza, o di notizia e "de relato"

Qualora il giuramento decisorio venga deferito al legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, il rappresentante stesso può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula; mentre, se si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazioni di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento stesso non può che essere "de notitia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)