Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992 (Rv. 479076 - 01)
Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Di scienza, o di notizia e "de relato" | Giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di un soggetto diverso dalla persona fisica - Carattere di "de veritate" ovvero "de notitia" - Estremi rispettivi.
Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Di scienza, o di notizia e "de relato"
Qualora il giuramento decisorio venga deferito al legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, il rappresentante stesso può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula; mentre, se si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazioni di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento stesso non può che essere "de notitia".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)