Sez. L, Sentenza n. 5789 del 10/06/1998 (Rv. 516333 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Al legale rappresentante di persona giuridica - Fatti non propri del medesimo - Deferimento di giuramento "de veritate" invece che "de scientia" - Modifica d'ufficio della formula - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO
La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma "de veritate", invece che "de scientia", con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)