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Sez. 3, Sentenza n. 874 del 29/01/1991 (Rv. 470708 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Morte di una parte nel corso del giudizio - Eredi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470708-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere

Nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi, per tutta la durata del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, che a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, impone la riassunzione del processo nei confronti di tutti gli eredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)