Sez. 2, Sentenza n. 10969 del 20/12/1994 (Rv. 489324 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Morte di una delle parti nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario degli eredi, per ragioni processuali - Sussistenza - Impugnazione notificata nei termini solo nei confronti di un erede - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi, per tutta la durata del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Conseguentemente l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutti gli eredi anche se sia stata notificata nei termini di legge soltanto nei riguardi di uno di essi e sia invece tardiva nei confronti degli altri, perché in tale ipotesi l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)