Sez. 5 - , Sentenza n. 19171 del 17/07/2019 (Rv. 654751 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova del fatto negativo - Modalità ed oggetto - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti negativi segue le regole generali di cui all' art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente la presunzione di distribuzione di utili extra contabili in mancanza di prova contraria da parte del socio ricorrente il quale avrebbe dovuto dimostrare il fatto positivo della propria posizione fiduciaria rispetto ad una ristretta compagine sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)