Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012 (Rv. 622990 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova del fatto negativo - Incidenza sul relativo onere - Esclusione - Principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova - Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha rilevato che, con riferimento alla domanda proposta al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica adducendo il cattivo funzionamento degli impianti e l'omessa manutenzione della rete idrica, il consorziato avrebbe potuto assolvere lì'onere della prova producendo dichiarazioni rese da terzi, documentazione fotografica, verbali di sopralluoghi o ispezioni redatti da pubbliche autorità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)