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Sez. 3, Sentenza n. 75 del 06/01/1983 (Rv. 424870 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA - ATTO SCRITTO - REQUISITI - SCRITTURA PRIVATA ATTESTANTE LA NATURA TRANSATTIVA DEL NEGOZIO SENZA PRECISARE SU QUALI CONTRAPPOSTE PRETESE E SU QUALI DIRITTI VENGA AD INCIDERE L'EFFETTO ABDICATIVO DEL NEGOZIO STESSO - SUA VALIDITÀ COME ATTO TRANSATTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424870-01

TRANSAZIONE - PROVA - ATTO SCRITTO - REQUISITI - SCRITTURA PRIVATA ATTESTANTE LA NATURA TRANSATTIVA DEL NEGOZIO SENZA PRECISARE SU QUALI CONTRAPPOSTE PRETESE E SU QUALI DIRITTI VENGA AD INCIDERE L'EFFETTO ABDICATIVO DEL NEGOZIO STESSO - SUA VALIDITÀ COME ATTO TRANSATTIVO - ESCLUSIONE.*

L'assoggettamento della prova della transazione alla Forma scritta a norma dell'art. 1967 cod. civ. comporta che devono documentalmente risultare tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni e pertanto non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla scrittura privata attestante l'avvenuta consegna di una somma di denaro da parte di un ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima, qualora dal documento pur in presenza di espressione verbale afferenti alla natura transattiva ed alla relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delinearne l'ambito preclusivo di ulteriori pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della quietanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)