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Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 03/03/1999 (Rv. 523794 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA | Atto scritto - Elementi costitutivi - Prova per presunzioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523794-01

TRANSAZIONE - PROVA

La disposizione contenuta nell'art. 1967 cod. civ., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)