Sez. 1, Sentenza n. 13063 del 09/09/2002 (Rv. 557308 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Scioglimento della società - Per volontà unanime dei soci ex art. 2272 n. 3 cod. civ. - Natura ed effetti - Dichiarazione del socio di recedere per giusta causa ex art. 2285 secondo comma cod. civ. - Natura ed effetti - Equiparazione alla proposta di scioglimento o alla adesione alla volontà di scioglimento manifestata dagli altri soci - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE
La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell'art. 2285 cod. civ. determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale, con il conseguente diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde soltanto dei debiti sociali già sorti. Pertanto, contrariamente a quanto avviene nei contratti a prestazioni corrispettive in relazione alla risoluzione per mutuo dissenso, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in cui i contraenti perseguono uno scopo comune), non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società, proposta, ai sensi dell'art,. 2272 lett. C) cod. civ., dagli altri soci, in quanto l'accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima, con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all'esito dell'integrale estinzione dei debiti sociali esistenti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)