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Sez. 1, Sentenza n. 8001 del 08/08/1990 (Rv. 468670 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - SOCIETÀ COMPOSTA DA DUE SOCI - MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDENTE - RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468670-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - SOCIETÀ COMPOSTA DA DUE SOCI - MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDENTE - RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*

Sebbene il recesso di un socio debba tenersi distinto dallo scioglimento consensuale della società, anche nel caso in cui essa sia composta da due soli soci, in quanto lascia in vita la società, con la possibilità, per il socio rimasto solo, di ricostruire la pluralità dei soci, deve, tuttavia, ritenersi che, qualora al socio receduto non sia stata, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2289 cod. civ., liquidata e pagata la somma corrispondente al valore della sua quota, egli possa chiedere lo scioglimento della società, se nel frattempo non si sia ricostituita la pluralità dei soci ai sensi dell'art. 2272 cod. civ., non perché abbia conservato la qualità di socio nei rapporti interni nonostante il recesso, ma in base alla sua qualità di creditore della società per detta liquidazione della quota. (V 174/61, mass n 881181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)