diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 22/10/1997 (Rv. 509116 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Processo in corso - Sopravvenienza della sentenza della Corte cost. n. 341 del 1990 - Giudizio sull'interesse del minore emesso dal giudice della fase del merito - Censurabilità in cassazione dei vizi della motivazione relativi a tale giudizio - Esclusione - Proponibilità dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 269 cod.civ. nella parte in cui non prevede la valutazione da parte del giudice del merito dell'interesse del minore all'azione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509116-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Nel caso in cui, nel corso del procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e dopo che sia divenuto definitivo il decreto ex art. 274 cod. civ., sia sopravvenuta la sentenza della Corte cost. n. 341 del 20 luglio 1990 (che ha dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 30 Cost. l'art. 274, comma primo, cod. civ., nella parte in cui non subordina l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, oltre che al concorso specifico di circostanze tali da farla apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la rispondenza all'interesse del minore) ed il giudice del merito abbia ugualmente proceduto alla valutazione dell'interesse del minore, il convenuto in tale procedimento non può far valere, con ricorso per cassazione, eventuali vizi della motivazione al riguardo (in quanto tale ultroneo giudizio sull'interesse del minore resta del tutto irrilevante ed è incapace di esplicare alcun effetto sostanziale nella fattispecie processuale). È, altresì, irrilevante, ai fini della decisione, l'analoga eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 269 cod. civ., in quanto, di fatto, il giudice, nella fase di merito, ha emesso il giudizio sull'interesse del minore, sicché il ricorrente non avrebbe alcun vantaggio, agli effetti del giudizio in corso, a far valere l'eventuale incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che anche nella fase del merito quell'interesse stesso debba essere valutato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)