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Sez. U, Sentenza n. 1371 del 07/02/1992 (Rv. 475626 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Relativa pronuncia - Definitività - Successiva declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. (sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990) - Conseguenze - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Rispondenza all'interesse del minore infrasedicenne - Accertamento - Mancanza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475626-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Nel giudizio promosso per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, dopo la definitività della pronuncia d'ammissibilità delle relativa azione, resta irrilevante la sopravvenienza della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ., nella parte in cui non prevede ai fini di tale ammissibilità il riscontro della rispondenza di detta azione all'interesse del minore infrasedicenne (sent. della Corte Costituzionale n. 341 del 1990), considerato che le questioni sull'ammissibilità medesima sono precluse dalla formazione del giudicato su quella pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)