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Sez. 6, Sentenza n. 5390 del 14/02/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169486 - 01

PARTE CIVILE - DANNI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DA LIQUIDARSI SEPARATAMENTE - ASSEGNAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - INCOMPATIBILITÀ TRA I DUE PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169486-01

PARTE CIVILE - DANNI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DA LIQUIDARSI SEPARATAMENTE - ASSEGNAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - INCOMPATIBILITÀ TRA I DUE PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE.*

Non sussiste, in linea di diritto, alcuna incompatibilità fra la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e la pronuncia sull'assegnazione della provvisionale, determinata sulla base dell'accertato inadempimento dell'Obbligo patrimoniale. (V mass n 158952 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)