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Sez. T, Ordinanza n. 5216 del 08/03/2026 (Rv. 678294-01)

Stato
decisa il 2026-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678294-01

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 06/06/2018 (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta estinta - Impugnazione da parte di quest'ultima - Improponibilità - Rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

In tema di contenzioso tributario, è improponibile l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di un'associazione non riconosciuta estinta, e il vizio - rilevabile anche d'ufficio - determina, in seno al giudizio di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)