Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015 (Rv. 636861 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento e cartella di pagamento notificati ad associazione non riconosciuta già estinta - Impugnazione da parte di quest'ultima - Improponibilità - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell'appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)