Sez. 5, Sentenza n. 6618 del 09/05/2002 (Rv. 554240 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo originario - Spese per incrementi patrimoniali - Maggior reddito accertato sinteticamente - Imputazione temporale - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario - anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 413 del 1991 -, non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato in via sintetica sulla base di fatti certi derivanti da spese per incrementi patrimoniali, con la conseguenza che (a differenza dell'attuale disciplina di cui al quinto comma del citato art. 38, la quale prevede una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti) qualunque tipo di imputazione del maggior reddito - al periodo d'imposta in cui il "fatto certo" si era verificato, ovvero a periodi precedenti - poteva in astratto essere legittima, salva sempre la prova contraria da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)