Sez. 5, Sentenza n. 14093 del 18/06/2007 (Rv. 600864 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo originario - Spese per incrementi patrimoniali - Maggior reddito accertato sinteticamente - Imputazione temporale - Criteri - Principio della cosiddetta quota risparmio - Utilizzabilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato in via sintetica sulla base di fatti certi derivanti da spese per incrementi patrimoniali: pertanto - a differenza dell'attuale disciplina di cui al quinto comma dell'art. 38 cit., la quale prevede una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti - qualunque imputazione del maggior reddito (al periodo d'imposta in cui il fatto certo si era verificato, ovvero a periodi precedenti) risultava in astratto legit-tima, potendo l'Ufficio avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto, anche in relazione alla quota del reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo un criterio orientativo pratico in base al quale le spese effettuate dal contribuente in un determinato anno sono imputabili a redditi conseguiti negli anni precedenti (principio della cosiddetta quota risparmio).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)