Sez. 3, Sentenza n. 573 del 21/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162234 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ESTINZIONE DEL REATO IN VIRTÙ DI AMNISTIA - ABOLITIO CRIMINIS INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ESTINZIONE DEL REATO IN VIRTÙ DI AMNISTIA - ABOLITIO CRIMINIS INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA.*
La causa di Estinzione del reato, precedente all'entrata in vigore della depenalizzazione, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che trasformi il reato in illecito amministrativo, deve essere immediatamente rilevata dal giudice in applicazione del principio generale di cui all'art. 152 cod. proc. pen., che stabilisce l'Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. (fattispecie in tema di amnistia). (Conf mass n 156165; (Conf mass n 157153; (Conf mass n 158678; (Conf mass n 160403).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)