Sez. U, Sentenza n. 2870 del 09/05/1985 (Rv. 440620 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
L'inserimento del lavoratore dipendente nell'ambito della organizzazione pubblicistica di un ente pubblico non economico, che costituisce requisito per la Costituzione di un rapporto d'impiego pubblico, devoluto, come tale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non deve risultare necessariamente da un atto di nomina, o scritto equipollente, ma può evincersi da Atti e comportamenti concludenti, che rivelino la volontà dell'ente medesimo di far propria la prestazione lavorativa per utilizzarla nella sua struttura organizzativa e per i fini pubblicistici da esso perseguiti. (Conf 6051/83, mass n 430857).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)