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Sez. U, Sentenza n. 6051 del 15/10/1983 (Rv. 430857 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL SOCCOMBENTE PER IL SOLO MERITO - RIESAME DELLA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430857-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL SOCCOMBENTE PER IL SOLO MERITO - RIESAME DELLA STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Qualora il giudice del merito abbia affermato espressamente la propria giurisdizione e pronunciato sulla domanda, la statuizione relativa alla giurisdizione, in ipotesi di ricorso per Cassazione solo per il merito del soccombente, può essere riesaminata dalla suprema Corte soltanto ove sia stato proposto, dalla parte vittoriosa nel merito, ricorso incidentale anche se condizionato allo accoglimento del ricorso principale avversario, operando la condizione nel senso di rendere necessaria una preventiva delibazione del fondamento del ricorso principale e di consentire quel riesame solo in caso di esito positivo di tale delibazione. (V 2920/82, mass n 420816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)