Sez. 3, Sentenza n. 3934 del 08/09/1977 (Rv. 387634 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio stabilito dall'art 1421 cod civ, che la nullita del negozio giuridico o di una clausola di esso puo essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Cassazione, presuppone che il motivo della nullita sia gia acquisito agli Atti del processo e, pertanto, esso non puo trovare applicazione nel caso in cui l'accertamento relativo, non compiuto dal giudice del merito, involga una indagine di fatto, non consentita in Sede di legittimita. (Conf 91/75, mass n 373253; (Conf 3119/71, mass n 354454; (Conf 2271/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)